I poteri dell’amministratore di sostegno vengono definiti dal decreto con il quale il Giudice li ha nominati. Vi sono alcuni atti che possono essere compiuti senza ulteriore autorizzazione; per altri invece sarà necessario chiedere una specifica autorizzazione al Giudice (sono gli atti più importanti, come ad esempio vendere un immobile o investire del denaro). Altri atti possono essere invece comunque vietati.
E’ necessario leggere attentamente il decreto di nomina
Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.
Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (vedi punto che segue).
Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, l’amministratore deve depositare presso la cancelleria il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo consegnato dal Giudice o dalla cancelleria (Vedi Modulo Allegato "Rendiconto A.SO."). Tale rendiconto può essere spedito per posta ordinaria o raccomandata AR alla Cancelleria Tutele.
L’amministratore dovrà documentare le spese di rilevante entità . Non è necessario invece allegare scontrini delle spese correnti. In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l’amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario allegando altresì certificato medico.
L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione.
L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se il beneficiario eredita un immobile sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile).
Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 c.c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione.